Statuto

 1)     Costituzione, denominazione, natura

E’ costituita, su ispirazione della “Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa”, una Fondazione, a norma degli artt. 14 e segg. del codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni (“Codice del Terzo Settore”), denominata “Fondazione CattolicaVerona Ente Filantropico”.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

2)      Sede Legale

La Fondazione ha sede in Verona all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, purché nell’ambito della Provincia di Verona. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi amministrative, uffici e centri operativi.

3)      Scopi

La Fondazione si propone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, negli ambiti meglio specificati all’art. 4 del presente Statuto, e comunque servizi o iniziative di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili.

4)      Attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, per il raggiungimento delle proprie finalità, eroga denaro, beni o servizi inclusi quelli di investimento, direttamente o per il tramite di altri Enti anche diversi da quelli del Terzo Settore, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e dell’imprenditoria sociale ovvero di attività:

 – di carattere sociale, sanitario e socio-sanitario;

– di natura religiosa e di culto cattolico;

– educative, di istruzione e formazione professionale ed extra-scolastica od utili ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;

– di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e religioso;

–  relative all’organizzazione e gestione di attività culturali, religiose, formative, artistiche e ricreative;

– di studio, ricerca e divulgative, anche editoriali, su temi connessi ai propri scopi;

– di accoglienza e di integrazione sociale di persone svantaggiate e comunque di beneficienza in genere;

– di concessione di borse di studio, premi, sussidi a favore di giovani.

La Fondazione può, in modo non prevalente ed accessorio, in via diretta e/o indiretta:

– a titolo oneroso o gratuito, acquisire o alienare, dividere o permutare beni mobili e immobili, assumere servizi ed effettuare a riguardo di detti beni o servizi ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, anche diversi da quelli del Terzo Settore, che abbiano finalità similari o complementari, nonché partecipare ad essi;

– svolgere le ulteriori attività secondarie, ausiliarie e strumentali allo scopo e alle attività della Fondazione secondo quanto sarà ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

5)         Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dall’apporto iniziale in conto patrimoniale effettuato dal Fondatore;

b) dalle somme o beni in natura pervenuti per donazioni, liberalità, eredità, legati, contributi e trasferimenti che il soggetto erogante o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio;

c)  da un fondo costituito e alimentato in sede di determinazione del risultato economico, specificamente destinato a preservare l’integrità economica del patrimonio;

d)  da riserve alimentate dal risparmio d’esercizio.

Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è erogabile per conseguire le finalità della Fondazione.

La Fondazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività, può promuovere, perseguire e coordinare attività di raccolta fondi con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

6)         Fondo di gestione

I costi di funzionamento della Fondazione, le somme erogate per il perseguimento delle finalità statutarie e quanto destinato al fondo di integrità patrimoniale trovano copertura: a) nei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; b) nei versamenti effettuati dal Fondatore non destinati a patrimonio; c) nelle donazioni, liberalità, eredità, legati, contributi e trasferimenti, purché non destinati a patrimonio.

Il residuo attivo non erogato, al netto delle somme destinate alla costituzione di fondi specifici, forma il risparmio di esercizio. Esso può essere portato ad incremento di una riserva disponibile per stabilizzare nel tempo le risorse erogabili per le attività istituzionali.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché beni, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

7)    Esercizio Sociale – Bilancio

L’esercizio sociale ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio, redatto, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dal Comitato Esecutivo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Entro lo stesso termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in conformità a quanto stabilito dagli artt. 14 e 39 del d.lgs. n. 117/2017.

Entro trenta giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove approvato, devono essere comunicati al Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A. ovvero della Società o Ente suo successore a qualsivoglia titolo.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove approvato, devono essere accompagnati dalla relazione dell’Organo di Controllo.

7-bis)    Libri sociali obbligatori

La Fondazione, fermo quant’altro previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell’Organo di Controllo.

8)         Organi

Gli Organi della Fondazione sono costituiti da:

a) Consiglio di Amministrazione;

b) Comitato Esecutivo;

c) Presidente;

d) Segretario Generale, se nominato;

e) Organo di Controllo.

I poteri dei predetti Organi, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono stabiliti da un apposito regolamento interno o, per quanto riguarda il Segretario Generale con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9)         Durata

Gli Organi della Fondazione durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili, e scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

10)       Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 (dieci) consiglieri.

Generali Italia S.p.A., ovvero la Società od Ente suo successore a qualsivoglia titolo designa i 10 (dieci) membri e, tra questi, propone il Presidente della Fondazione, che presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Esecutivo.

Uno dei suddetti 10 membri sarà designato sentito il Monsignor Vescovo di Verona. Qualora durante il periodo di mandato uno o più consiglieri cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato per cooptazione, dai soggetti designati da Generali Italia (ovvero dalla Società o dall’Ente suo successore a qualsivoglia titolo), previa consultazione con il Monsignor Vescovo di Verona, qualora l’esponente da sostituire fosse stato designato sentito il Monsignor Vescovo di Verona.

I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Almeno un mese prima della data di cessazione del Consiglio di Amministrazione ovvero appena possibile nel caso di cessazione durante il periodo di mandato, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione a Generali Italia S.p.A. ovvero alla Società o all’Ente suo successore a qualsivoglia titolo, richiedendo l’indicazione dei nominativi, nonché di effettuare la consultazione prevista dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma una volta al trimestre, dal suo Presidente, in via ordinaria, con avviso di convocazione da inviarsi a mezzo telefax, e-mail o posta elettronica certificata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza ovvero, in via d’urgenza, anche per via telefonica con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

La convocazione può essere richiesta dall’Organo di Controllo collegialmente o da 1/3 (un terzo) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di assenza od impedimento di questi, nell’ordine, dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti, fatta eccezione per quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale.

Il verbale delle sedute è redatto dal segretario nominato dal Presidente, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, ovvero, ove nominato, dal Segretario Generale. Il verbale deve essere firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Per l’incarico di Consigliere potrà essere previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio alla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

11)       Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad esclusione di quanto espressamente attribuito alla competenza del Comitato Esecutivo dal presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce le linee guida per l’attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;

b) approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il bilancio sociale redatti dal Comitato Esecutivo;

c) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre ad approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti in carica;

d) delibera in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto;

e) attribuisce i fondi ai vari bandi nell’ambito dello scopo sociale e delle risorse disponibili;

f) delibera sull’attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;

g) delega al Presidente la facoltà di deliberare l’erogazione di contributi entro definiti limiti di autonomia, con l’obbligo di riferire al Comitato Esecutivo;

h) nomina il Segretario Generale della Fondazione, qualora lo ritenga opportuno;

i) nomina il Vice-Presidente che ricopre la stessa carica nel Comitato Esecutivo;

j) nomina i componenti del Comitato Esecutivo;

k) nomina l’Organo di Controllo e, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale, tenendo conto dello scopo e delle attività della Fondazione.

12)       Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) membri: il Presidente della Fondazione; il Vice Presidente della Fondazione; gli altri 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Al Comitato Esecutivo spetta la gestione corrente della Fondazione. In particolare il Comitato Esecutivo:

–  formula i piani e programmi operativi della Fondazione, secondo le linee generali dell’attività definite dal Consiglio di Amministrazione;

–  esamina le richieste di contributi pervenute alla Fondazione in base alle modalità e ai tempi di presentazione stabiliti dallo stesso Comitato e rese note ai terzi mediante un efficace sistema di comunicazione, salvo i casi di comprovata urgenza;

–  dà informazione delle richieste accolte nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo ai sensi dell’art. 2381 del codice civile;

–  controlla che le erogazioni effettuate siano state utilizzate per le finalità previste nelle richieste di contributo;

–  predispone i piani ed i programmi da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

–  predispone il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

–  delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

–  definisce le linee generali di investimento del patrimonio, con facoltà di affidarne la gestione a terzi soggetti abilitati a svolgere tale attività, comunque in aderenza agli indirizzi formulati.

L’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo può attribuire specifiche competenze esecutive a procuratori, anche non componenti il Comitato.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal suo Presidente, in via ordinaria, con avviso di convocazione da inviarsi a mezzo telefax, e-mail o posta elettronica certificata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza ovvero, in via d’urgenza, anche per via telefonica con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

La convocazione può inoltre essere richiesta dall’Organo di Controllo collegialmente o dai 2/3 (due terzi) dei componenti in carica del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano per età.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Per l’incarico di componente del Comitato Esecutivo potrà essere previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio alla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Se, nel corso dell’esercizio, viene a mancare la maggioranza dei componenti, viene a cessare l’intero Comitato Esecutivo.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale.

Il verbale delle sedute è redatto dal segretario nominato dal Presidente, anche estraneo al Comitato ovvero, ove nominato, dal Segretario Generale. Il verbale deve essere firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

13)       Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, firmandone gli atti; presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; coordina l’attività della Fondazione medesima, curandone il regolare funzionamento; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; cura i rapporti istituzionali e con Autorità; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento anche di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, riferendo nel più breve termine possibile e comunque alla prima riunione successiva utile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente della Fondazione su proposta di Generali Italia S.p.A., ovvero della Società o dell’Ente suo successore a qualsivoglia titolo, con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, dedotto dal numero quello del Presidente proposto.

Il Vice Presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione; egli sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento, con tutti i poteri quali gli sono propri, compresa la rappresentanza legale della Fondazione. Il Vice Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo delle determinazioni assunte in caso di assenza od impedimento del Presidente, nel più breve termine possibile e comunque alla prima riunione successiva utile.

14)       Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione, determinandone relativi compiti e responsabilità. Ove nominato, questo scade con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di cui redige il verbale, senza diritto di voto.

15)       Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di Controllo, che è composto da un unico membro oppure da un collegio di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione elegge all’interno dell’Organo di Controllo il Presidente.

Il componente dell’Organo di Controllo o, nel caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.

In caso di cessazione dalla carica dell’unico componente dell’Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di un componente dell’Organo di Controllo collegiale, subentra il membro supplente più anziano di età, che scade insieme con quelli in carica.

L’Organo di Controllo svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs.  8 giugno 2001, n. 231, per quanto applicabili.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L’Organo di Controllo redige una relazione sulla bozza di bilancio di esercizio e, se predisposto, di bilancio sociale, che il Comitato Esecutivo annualmente loro sottopone almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la relativa approvazione, e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione per l’approvazione.

I componenti dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

All’atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare una remunerazione per l’Organo di Controllo, oltre al rimborso delle spese sostenute per il servizio reso alla Fondazione, in conformità alle diposizioni di legge e regolamentari vigenti.

15-bis) Revisione legale dei conti

L’attività di revisione legale dei conti è svolta, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro ovvero dall’Organo di Controllo della Fondazione, se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

16)       Trasformazione – Fusione – Scissione – Scioglimento

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti in carica.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti in carica. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare altresì con la stessa maggioranza circa la devoluzione del residuo attivo patrimoniale, che sarà effettuata esclusivamente a favore di Enti del Terzo Settore, previa acquisizione del parere positivo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare sempre con la stessa maggioranza, eventualmente, un liquidatore per ogni conseguente attività.

17)       Norme applicabili

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di fondazioni private riconosciute e di Enti del Terzo Settore.

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